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Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 121 del 17/06/2014
IN SEDE REFERENTE
(54-A) Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014)
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.
La relatrice CAPACCHIONE (PD) esprime dapprima parere favorevole sull'ordine del giorno G/54-A/1/2. Nell'invitare i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti riferiti all'articolo 1, presenta e illustra la proposta 1.700, la quale rappresenta, in concreto, una riformulazione degli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5.
Il sottosegretario FERRI, dopo aver accolto l'ordine del giorno G/54-A/1/2, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.700. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme alla relatrice.
Il senatore GIOVANARDI (NCD), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale finisce per risolversi nella odiosa proliferazione di reati di opinione. Sottolinea, peraltro, come da parte di tutti gli studiosi auditi in sede informale di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sia emerso l'indirizzo favorevole o a rinunziare all'iniziativa legislativa in titolo, o quantomeno a circoscriverne in modo estremo la capacità di incriminazione di condotte le quali risultano di difficile e pericolosa definizione per via di norme penali.
La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge l'emendamento 1.1.
Approvato quindi l'emendamento 1.700, risultano preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come modificato dalla approvazione dell'emendamento 1.700.
Mostra rif. normativi
Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 121 del 17/06/2014
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 54-A
Art. 1
1.2 (testo 2)
PALMA
Sostituire l'articolo con il seguente:
All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, alla lettera a) le parole: «istiga a commettere o» sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, in qualsiasi modo, commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;
c) al comma 3 le parole: "avente tra i propri scopi l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "avente tra i propri scopi il pubblico incitamento";
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se i fatti si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, dalla precedente giurisprudenza internazionale, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali.
3-ter. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».
1.700
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art.1
All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;
alla lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.»
All'articolo 414 del codice penale, al primo comma, n. 1, la parola: «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre».