Italo Bocchino, capogruppo alla Camera di Futuro e Libertà, ha rilasciato tre giorni fa la seguente dichiarazione:
“Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero è punito con la pena dell’ergastolo”[5].
Errata corrige:
mi è giunta segnalazione che, per fortuna dell’on. Bocchino (e dei suoi pari) e purtroppo per l’Italia, l’articolo 241 non è più in vigore, essendo stato sostituito dall’art. 1 della legge 85 del 2006, “Modifiche al codice penale in materia di reati d’opinione”:
“1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. – (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche»” (http://www.camera.it/parlam/leggi/06085l.htm).
In realtà, la correzione in questione si configura come un autentico colpo di mano, essendo inserita in un contesto riguardante reati d’opinione. Cosa c’entrano le attività volte a limitare e a ledere la sovranità nazionale – di concerto con una o più potenze straniere – da parte di parlamentari e rappresentanti dello Stato, con i reati d’opinione???!!!
[1] http://www.libero-news.it/articolo.jsp?id=564326
Da brividi anche quel comunicandoGLI.